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Legge 30/12/2004 n. 311528. In virtù del combinato disposto dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato. 529. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite». 530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo: a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte); b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno); c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte). 531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile. 532. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici. 533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato. 534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dal- le amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2 e B. 535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. 536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste. 537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco. 538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro. 539. I termini previsti per l’applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento. 541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli. 542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede: a) nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore del- la difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; b) per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. 543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; b) per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. 544. Per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006. 545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno 2005, euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
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